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Imporre Scienza e Coscienza del Medico o il Consenso Informato? Il Paternalismo di Ippocrate di non rivelare nulla al paziente o il Consenso Informato del Medico Luca Evangelizzatore? La Corte Suprema USA e il processo di Norimberga.
Il Consenso Informato, ha radici secolari. La Corte Costituzionale Italiana nella sentenza n. 438 del 2008 ribadisce che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32, della Costituzione, e pone in risalto la funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: “quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.
Il 14 aprile 1914, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato il principio secondo cui “ogni essere umano adulto e sano di mente ha diritto di decidere ciò che sarà fatto sul suo corpo, e un chirurgo che effettua un intervento senza il consenso del suo paziente commette un’aggressione per la quale è perseguibile per danni”. L’affermazione assunta fu vanificata e sopraffatta in campo internazionale dalla prima e seconda guerra mondiale.
Il 9 Dicembre 1946, a Norimberga, il processo ai medici nazisti rei di sperimentazione umana produsse il Codice redatto nel 1947 nel quale si volle ribadire che “Il consenso volontario del soggetto è assolutamente essenziale. Questo significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare il consenso, ossia deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l’intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità. Deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata. Quest’ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto dell’esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata e dello scopo dell’esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o sulla persona che gli possono derivare dal sottoporsi all’intervento. Il dovere e la responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato nell’esperimento”.