Indennizzi da Sangue Infetto e Vaccinazioni

www.egm.it No Profit - Pubblicato il 16 SETTEMBRE 2021 - Dichiarazione della Redazione:  Le informazioni sono presentate solo a scopo informativo. In nessun caso possono costituire la formulazione di un comportamento e non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto tra il lettore e i suoi fiduciari medici. Per mantenere l'indipendenza a tutela sulla nostra libertà di Stampa, precisiamo che non siamo i portavoce di nessun Organismo Sanitario, Scientifico, Etico, Politico, Istituzionale, Associativo o Religioso. Il Comitato Etico della Redazione vigila perchè le informazioni siano pubblicate senza conflitto di interesse e tratte da fonti Bibliografiche accreditate e controllabili tramite Link sottolineato.

Gli indennizzi danni da Trasfusioni e Vaccinazioni sono risarciti? Il Consenso e Dissenso Informato è diventato solo un modulo da firmare senza alcuna informazione? Conoscete il Patient Blood Management?

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Secondo quanto si legge nel sito del Ministero della Salute con il Decreto legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26 maggio 2000 le competenze in materia di indennizzi e risarcimento per danno irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti ai sensi della Legge 210/92 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite dal Ministero della Salute alle regioni. Pertanto, le regioni provvedono a notificare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera e a liquidare l'indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi. Questo Iter si è reso necessario dopo gli evidenti danni di milioni di persone a livello mondiale, danneggiati da trasfusioni di Sangue ed emoderivati infetti a partire dagli anni '80. Leggete e guardate il video di un nostro articolo su egm.it  e un altro su Biodiritti.org. Ci sono problemi ad essere risarciti anche dopo ottenuto il difficilissimo riconoscimento del nesso di causalità tra sangue infetto e malattia? Purtroppo sono molti i danni non riconosciuti e ancora peggio quelli riconosciuti in tutti i gradi di giudizio nei vari Tribunali d'Italia, che pur avendo condannato il Ministero della Salute a risarcire le vittime di sangue infetto, aspettano invano tale dovuto indennizzo e risarcimento come si legge in vari articoli. Citiamo quello in data 08.09.2021 di GrandangoloAgrigento:  Il TAR di Palermo Sezione I, a definizione del relativo giudizio di ottemperanza sul danno risalente a trasfusioni nel 1984, ha ordinato al Ministero della Salute di pagare in favore degli eredi di un agrigentino deceduto a 65 anni un milione e quattrocentomila euro. Gli eredi, la moglie e due figli, con l’assistenza degli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello, avevano promosso causa di risarcimento del danno innanzi al Tribunale di Palermo, ottenendo, al termine del lungo contenzioso, la condanna del Ministero della Salute al risarcimento della somma complessiva di € 1.400.000,00 a titolo di danno non patrimoniale derivato dalla morte del congiunto, avvenuta a causa di un tumore al fegato provocato da trasfusioni di sangue infetto da HCV praticate presso l’Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento nel lontano 1984. Qui di seguito l'intervista all'avv. Angelo Farruggia che ha seguito il caso iniziato con le trasfusioni nel 1984.“La recente pronuncia del TAR – commenta l’avvocato Angelo Farruggia – pone fine all’intollerabile ritardo con cui vengono pagate le sentenze con le quali i vari Tribunali d’Italia hanno condannato il Ministero della Salute a risarcire le vittime di sangue infetto per avere lo stesso favorito, con l’omissione dei controlli già all’epoca previsti dalla legge in materia di raccolta, distribuzione e somministrazione di sangue, una vera e propria epidemia colposa per la diffusione del virus dell’Epatite B, C e il Virus HIV. Risulta paradossale, conclude il legale, che un cittadino, costretto a un lungo contenzioso per vedersi riconoscere i danni per la morte di un proprio congiunto, avvenuta per colpa dello Stato, una volta ottenuta una sentenza di condanna, divenuta definitiva nel 2018 ed emessa da un Tribunale “in nome del popolo italiano”, non ottenga poi il pagamento da parte dello Stato e debba vedersi ulteriormente costretto a rivolgersi ad altro Tribunale che ordini allo Stato Italiano di pagare, peraltro nominando altro funzionario dello Stato, nella specie il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisca l’effettivo pagamento. Nel frattempo, gli interessi legali maturati dal 2018 al 2021 su un milione e quattrocentomila euro, saranno a carico dei cittadini italiani.”
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Visto che la legge, per il momento, cita solo le vaccinazioni obbligatorie per gli indennizzi, si pone la domanda: saranno risarciti i danni da vaccinazione raccomandata e non obbligatoria come quella per il Covid-19? Si legge in ADNKRONOS che cita lo Studio Cataldi che per la Consulta l'indennizzo spetta anche per le vaccinazioni "raccomandate" non ancora obbligatorie. E il consenso informato non esclude la responsabilità e quindi il diritto all'indennizzo. "Il tema dell'ingiustizia dell'indennizzo per le sole vaccinazioni obbligatorie infatti è stato sollevato qualche anno fa davanti alla Consulta. Ad adire la Corte Costituzionale è stata la Cassazione, che ha sollevato dubbi di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, spetti anche, alle condizioni ivi previste, a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata". Da considerare, come si legge nell'interessante argomentazione di Altalex: ''L'indennizzo per i danni da vaccinazione Covid-19 del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. Benché lo Stato abbia deciso, almeno fino ad oggi, di far leva sulla condizionata adesione tramite il Green Pass, questa è ben diversa dal consueto Consenso o Dissenso Informato per Trasfusioni di Sangue o emoderivati. Il singolo con il rifiuto di emotrasfusioni in emergenza rischia la sola propria vita se decide di non sottoporsi ad un trattamento trafusionale a favore di alternative validate. In altri trattamenti, come quelli di malattie infettive conclamate il rifiuto di cura o quarantena potrebbe porre a rischio la collettività. Ma che dire del di fatto obbligo vaccinale Covid-19? L'art. 32 della Costituzione viene oggi richiamato sia da coloro che vogliono rendere obbligatoria la vaccinazione per il Covid-19 sia da coloro che considerano anche il solo Green Pass una violazione di tale articolo costituzionale. Per non sbagliare riportiamo il testo integrale dell'articolo 32 della Costituzione diventato oggetto di continue applicazioni controverse e tirato per la giacca da tutti: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." La giurisprudenza ha chiarito il significato del corretto concetto di Consenso Informato. La sentenza n. 27751/2013 della Suprema Corte, pubblicata dallo Studio Cataldi ha avuto infatti il pregio di definire l'ampiezza del consenso informato. La stessa ha chiarito infatti che: "il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo."
6a7ce5ef-b928-4d16-850b-aeeef6a72535jpgCome abbiamo già pubblicato sul Consenso Dissenso informato e Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Purtroppo, ancora oggi, in molti ospedali, il Consenso e Dissenso Informato è reso privo di valore dalla pessima abitudine di ridurlo ad una richiesta di firma in un modulo senza alcuna informazione dal medico, non sempre presente, su rischi e benefici del trattamento da effettuare. Lo stesso articolo di legge afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Forse sarebbe stato utile che OMS e legislatori avessero attuato per tutti i cittadini, senza il bisogno di motivi di fede, le alternative scientificamente validate alle emotrasfusioni. Ne parla qui Biodiritti.org.

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L'OMS (l'Organizzazione Mondiale della Sanità) dal 2010, e il Ministero della Salute, raccomandano l'adozione di programmi di Patient Blood Management (PBM), attuato in Italia tramite il Centro Nazionale Sangue. Sono protocolli che consentono di ottimizzare la "risorsa" di sangue del paziente ed evitare, o almeno ridurre, le emotrasfusioni durante gli interventi chirurgici. Il vantaggio pubblicato in letteratura è quello di tempi di degenza postoperatoria più brevi, minore incidenza di infezioni e una ripresa dall'intervento più rapida. Il risparmio di risorse economiche può far dimezzare i costi diretti e indiretti del sangue." Il PBM è nato storicamente per assistere i pazienti Jehovah's Witness (JW), in Italia i Testimoni di Geova, ma le conoscenze di medicina trasfusionale e le tecniche di risparmio del sangue acquisite su questa popolazione sono oggi a vantaggio dei pazienti di tutto il mondo: il PBM deve essere lo standard terapeutico per tutti gli ospedali. Per chiarezza nel sito dei Testimoni di Geova si legge che non sono contrari alle vacinazioni che rimane quindi una decisione personale non di fede. Tornando al PBM, non è solo un' indicazione ministeriale per migliorare i risultati clinici e ridurre i costi, ma è anche una necessità di sanità pubblica. Con l'incremento dell'età si riduce la popolazione di donatori e aumentano i pazienti con maggiori necessità trasfusionali. Già oggi alcune regioni italiane sono in affanno perché il sangue manca in certi periodi dell'anno. Il Patient Blood Management (PBM) è una strategia multidisciplinare e multimodale che mette al centro la salute e la sicurezza del paziente. Migliora i risultati clinici basandosi sulla risorsa sangue dei pazienti stessi. Questo approccio riduce in modo significativo l’utilizzo dei prodotti del sangue, affrontando tutti i fattori di rischio trasfusionale modificabili ancor prima che sia necessario prendere in considerazione il ricorso alla terapia trasfusionale stessa. La Commissione europea ha pubblicato due guide sulla gestione del sangue del paziente denominato PBM Patient Blood Management (marzo 2017)
1a guida) Costruire programmi nazionali di Patient Blood Management (PBM) nell'UE - Una guida per le autorità sanitarie
2a guida) Supporto alla gestione del sangue del paziente (PBM) nell'UE - Una guida pratica di implementazione per gli ospedali

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La rivista Transfusion [*] ha pubblicato risultati impressionanti di un programma PBM completato in 5 anni nell'Australia occidentale, il più grande programma al mondo finora su PBM. Comprendeva 605.046 pazienti ricoverati nei quattro maggiori ospedali per adulti dell'Australia Occidentale, con risultati che mostravano una riduzione del 28% della mortalità ospedaliera, una riduzione del 15% della degenza ospedaliera media, una diminuzione del 21% delle infezioni acquisite in ospedale (pazienti trasfusi sono più suscettibili alle infezioni) e una diminuzione del 31% nell'incidenza di infarto o ictus. L'uso di prodotti del sangue è stato ridotto del 41% durante il periodo di studio, raggiungendo non solo questi significativi benefici per l'esito del paziente, ma anche un notevole risparmio sui costi per il servizio sanitario. [*] Leahy, MF, et al., Risultati migliori e costi ridotti associati a un programma di gestione del sangue dei pazienti del sistema sanitario: uno studio osservazionale retrospettivo in quattro importanti ospedali per terziari adulti. Transfusion, 2017, doi: 10.1111 / trf.14006 [ Free full paper ]

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Il Centro Nazionale Sangue (CNS) sta promuovendo dal 2012 – in linea con la Risoluzione WHA63.12 del 21/05/2010 dell’Organizzazione Mondiale della  Sanità – il Patient Blood Management (PBM), una strategia diretta a predisporre metodi e strumenti innovativi e più efficaci per garantire l’appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue". «la trasfusione di sangue più sicura è quella che non viene somministrata» (Save blood, Save Lives - Nature Vol 520 2 April 2015 pp. 24-26).