Azienda Sanitaria Locale 8 Arezzo  
Comitato Etico Locale ASL8 
Comitato Ass. Sanitaria Testimoni di Geova

"Coscienza, medicina e alternative al sangue

Attualità in tema di rifiuto emotrasfusionale"

Presidio Zona Aretina  
Sabato 5 febbraio 2000 ore 8,30 - Auditorium Prefettura - Piazza Poggio del Sole,1 Arezzo 

Relazione del Dott. Sergio Dini

Responsabile U.F. Medicina Legale di Arezzo 

"Esperienza di consulenza Medico Legale su paziente cosciente che ribadisce il proprio rifiuto all'emotrasfusione salvavita"

Circa tre anni fa fui contattato da un collega della Chirurgia per una consulenza scritta, il caso riguardava un Testimone di Geova ricoverato per un'emorragia da ulcera duodenale. Il paziente rifiutava categoricamente qualsiasi trattamento sanitario che potesse necessitare dell'uso di sangue intero o di suoi derivati; il rifiuto era firmato ed anche sottoscritto da due testimoni, venivano inoltre, considerate situazioni impreviste o anche un possibile stato di incoscienza (al momento della consulenza il chirurgo riportava nella Cartella Clinica un valore della emoglobina pari al 4,9 g/l). Facendo seguito a quanto sopra espresso ed a quelli che erano, al momento, gli indirizzi giuridici, etici e deontologici decisi di scrivere la seguente consulenza: 

"In relazione allo stato attuale del soggetto che si presenta lucido e orientato, in possesso delle sue capacità intellettive, vista la volontà espressa di non essere trasfuso, si suggerisce il rispetto di queste volontà. In caso d'eventuale perdita di coscienza si suggerisce l'Intervento dell'Autorità Giudiziaria per decidere lo specifico trattamento terapeutico." 

A distanza di quasi tre anni probabilmente cambierei la parte finale della consulenza, non perché siano state prodotte disposizioni legislative capaci di dirimere in modo certo il comportamento del medico nella fattispecie (come per esempio in Canada dove esistono norme di che regolano la materia delle direttive anticipate) ma perché abbiamo assistito ad un processo culturale di avvicinamento al aspetto dell'autodeterminazione dei malato. 

Due eventi in particolare hanno facilitato negli ultimi anni un avvicinamento al concetto di autodeterminazione, mi riferisco alla sentenza del 03/04/1997 del Pretore di Roma che ha assolto dal reato di omicidio doloso i sanitari che non avevano attivato la trasfusione di sangue ad un Testimone di Geova che l'aveva rifiutata. 
La sentenza ha stabilito "la mancanza del dovere giuridico di intervenire" e inoltre che "qualunque trattamento sanitario deve essere di norma preceduto dal consenso del paziente ed un eventuale dissenso è superabile solo laddove un'esplicita norma di legge lo consenta". 
La sentenza accoglie il principio della legittimità del rifiuto delle pur necessarie cure da parte del paziente maggiorenne e consapevole del suo gesto e afferma che la responsabilità penale per condotta omissiva sussiste solo se vi è un obbligo di legge di intervenire. 
Viene cosi a determinarsi un nuovo modo di concepire il rapporto medico paziente dove i doveri del medico vengono sempre più condizionati dai diritti del malato entrando in gioco nuovi fattori quali quell'etico ed anche religioso, che ripropongono sempre più la centralità del paziente nel suo rapporto con il medico. 

Il secondo evento che ha contribuito in maniera determinante ad esprimere questo diverso rapporto è rappresentato dal nuovo codice di Deontologia Medica in particolare il 2° comma dell'art. 34 prevede, nei casi in cui il paziente non possa esprimere la propria volontà, anche in grave pericolo di vita, che il medico non possa non tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. 
Appare quindi evidente alla luce della citata sentenza, del codice di deontologia medica, di fattori, problemi e norme di carattere soprattutto etico che il medico deve sempre più improntarsi al rispetto dell'individuo nel senso più integrale possibile della parola. 
Dalla considerazione di tutti questi fattori non deriva certamente una soluzione sicura ai problemi che si possono presentare, tuttavia può scaturire un indirizzo capace di ridurre situazioni di disagio e di difficoltà professionale in cui un medico può talvolta trovarsi dovendo affrontare un argomento che non sottostà a precise norme giuridiche. 
Tutto ciò al fine di rendere ottimale il rapporto tra medico e paziente, un incontro di volontà, una conformità di intenti, un "sentire insieme" per un profondo rispetto reciproco. 
Una sensibilità ed una disponibilità particolare sono indispensabili al medico che mira ad ottenere la necessaria ed insostituibile collaborazione del paziente. 
Solo nel momento in cui il medico riuscirà a trovarsi queste qualità si svilupperà una interazione e quell'incontro di volontà che realizzeranno il migliore dei rapporti possibili fra medico e paziente.

Dott. Sergio Dini